Art. 30
LEGGE 11 agosto 1973, n. 533
In vigore dal 12 dic 1973
(Entrata in vigore)
Salvo quanto disposto dal quarto comma dell', la presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 agosto 1973
LEONE
RUMOR - ZAGARI -
BERTOLDI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-08-11;533#art-30