Art. 29
LEGGE 11 agosto 1973, n. 533
In vigore dal 12 dic 1973
(Copertura finanziaria)
All'onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1973 in complessive lire 4.942.760.000, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-08-11;533#art-29