Art. 17

LEGGE 11 agosto 1973, n. 533

In vigore dal 12 dic 1973
(Costituzione delle preture in sezioni) L'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato: "Gli uffici di pretura possono essere costituiti in più sezioni. Nelle preture costituite in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonchè separatamente le controversie di lavoro. A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie".
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