Art. 17
LEGGE 11 agosto 1973, n. 533
In vigore dal 12 dic 1973
(Costituzione delle preture in sezioni)
L'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:
"Gli uffici di pretura possono essere costituiti in più sezioni.
Nelle preture costituite in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonchè separatamente le controversie di lavoro.
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie".
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