Art. 17 · LEGGE 11 agosto 1973, n. 533

Art. 17

LEGGE 11 agosto 1973, n. 533

In vigore dal 12 dic 1973
(Costituzione delle preture in sezioni) L'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato: "Gli uffici di pretura possono essere costituiti in più sezioni. Nelle preture costituite in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonchè separatamente le controversie di lavoro. A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie".
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