Art. 81
LEGGE 7 agosto 1973, n. 519
In vigore dal 7 ago 2012
(Copertura dell'onere della spesa)
All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui ai titoli V, VII e VIII della presente legge, valutato in lire 1.125 milioni per l'anno finanziario 1973 si farà fronte quanto a lire 900 milioni con le maggiori entrate derivanti:
1) dagli aumenti delle tariffe dei servizi resi a terzi dall'istituto, come nella tabella A annessa alla presente legge;
2) dall'aumento del gettito delle tasse sulle concessioni governative per effetto dell'istituzione della tassa annuale per le autorizzazioni a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali, di cui al numero d'ordine 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, che viene pertanto così modificato:
"Autorizzazione a produrre e a mettere
in commercio specialità medicinali:
1) tassa di rilascio per l'autorizzazio-
ne alla produzione di specialità me-
dicinali............................... L. 1.000.000
tassa annuale.......................... L. 50.000
2) tassa per registrazione di specialità
medicinali estere e nazionali, per ogni
specialità, serie o categoria di
specialità (articoli 162 e 166 del testo
unico sostituiti dall' della
legge 1 maggio 1941, n. 422):
a) per ogni specialità................ L. 200.000
tassa annuale...................... L. 10.000
b) per ogni serie o categoria......... L. 100.000
tassa annuale..................... L. 5.000".
Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per il 1973 le tasse annuali devono essere corrisposte, da coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione anteriormente alla data 1 gennaio 1973, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; quanto a lire 225 milioni, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 agosto 1973
LEONE
RUMOR - GUI - MORO -
COLOMBO - LA MALFA -
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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