Art. 2
In vigore dal 4 set 1973
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore prevista alla scadenza di un mese dallo scambio degli strumenti di ratifica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 luglio 1973
LEONE
RUMOR - MORO - COLOMBO - LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;485#art-2