Art. 1

In vigore dal 4 set 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo all'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Italia e in Jugoslavia, nei quali sono o saranno conservate rispettivamente le spoglie dei Caduti jugoslavi in Italia e italiani in Jugoslavia.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;485#art-1

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