Art. 4

LEGGE 28 maggio 1973, n. 295

In vigore dal 30 giu 1973
L'assegnazione di lire 30 miliardi disposta ai sensi del terzo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in favore del Mediocredito centrale, si intende conferita al fondo di cui all' della presente legge. Gli eventuali oneri derivanti dalla differenza fra il costo delle obbligazioni emesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e il tasso d'interesse autorizzato dal Ministro per il tesoro per i mutui a medio termine agli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo, nonchè per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi istituti ed aziende, sono imputati al fondo di cui al comma precedente.
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