Art. 1

LEGGE 28 maggio 1973, n. 295

In vigore dal 30 giu 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il fondo di dotazione dell'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è aumentato di lire 300 miliardi. La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascun anno finanziario dal 1972 al 1974.
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