Art. 2

In vigore dal 29 giu 1973
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo e al protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dello Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 maggio 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - COPPO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;283#art-2

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