Art. 1
In vigore dal 29 giu 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 e il protocollo finale che è parte integrante dell'accordo stesso, conclusi a Berna il 4 luglio 1969.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-05-18;283#art-1