Art. 2
LEGGE 18 maggio 1973, n. 280
In vigore dal 28 giu 1973
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo XI della convenzione e all'articolo 3 del protocollo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 maggio 1973
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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