Art. 2 · LEGGE 18 maggio 1973, n. 280

Art. 2

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LEGGE 18 maggio 1973, n. 280

In vigore dal 28 giu 1973
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo XI della convenzione e all'articolo 3 del protocollo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 maggio 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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