Art. 2
LEGGE 18 maggio 1973, n. 239
In vigore dal 10 giu 1973
I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio che non abbiano conseguito la predetta nomina sono considerati candidati notai agli effetti della loro eventuale nomina a coadiutori di notai in permesso di assenza.
Le funzioni di coadiutore possono essere esercitate dai dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, non oltre un quinquennio dalla dichiarazione di idoneità.
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