Art. 1
LEGGE 18 maggio 1973, n. 239
In vigore dal 22 gen 2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro per la grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del
quindici per cento
il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-05-18;239#art-1