Art. 2

LEGGE 12 aprile 1973, n. 221

In vigore dal 11 giu 1977
Con la procedura prevista dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, sarà stabilita, oltre ai limiti ed alle modalità, ogni altra particolare condizione che si ritenga di porre per la concessione della garanzia del rischio di cambio di cui al precedente articolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 aprile 1973 LEONE ANDREOTTI - MALAGODI - MEDICI - TAVIANI - FERRI - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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