Art. 1

LEGGE 12 aprile 1973, n. 221

In vigore dal 11 giu 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma degli della legge 28 febbraio 1967, n. 131, oltre ai casi di rischio già previsti, possono essere estese al rischio di cambio. Dalla garanzia del rischio di cambio sono esclusi i crediti a breve termine.
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