Art. 3

In vigore dal 2 giu 1973
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge - previsto in lire 630 milioni - si farà fronte col versamento al bilancio dello Stato - da imputarsi ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata - di pari importo da prelevarsi dal conto corrente di tesoreria denominato "Somme di pertinenza del Governo italiano a titolo di liquidazione parziale della DOSAG". Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 aprile 1973 LEONE ANDREOTTI MEDICI - MALAGODI - VALSECCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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