Art. 1
In vigore dal 2 giu 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Austria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali, concluso a Roma il 17 luglio 1971.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;203#art-1