Art. 9
LEGGE 15 marzo 1973, n. 44
In vigore dal 1 apr 1973
Disposizioni finali
È abrogato l', secondo comma, del regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, con effetto dal primo giorno dell'anno di pubblicazione della presente legge.
Sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.
Storico versioni
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