Art. 11

LEGGE 15 marzo 1973, n. 44

In vigore dal 1 apr 1973
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 marzo 1973 LEONE ANDREOTTI - COPPO - MALAGODI - FERRI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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