Art. 2

LEGGE 15 marzo 1973, n. 44

In vigore dal 1 apr 1973
Modifiche dei limiti di retribuzione e dell'aliquota contributiva I limiti di retribuzione e l'aliquota contributiva indicati nell'articolo precedente possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in relazione alle risultanze annuali di gestione ed al fabbisogno dell'Istituto medesimo. Il decreto di cui al comma precedente porterà la stessa decorrenza degli accordi stipulati, in materia, dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a base nazionale.
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