Art. 1
LEGGE 15 marzo 1973, n. 44
In vigore dal 16 lug 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Limiti della retribuzione lorda.
Base imponibile. Aliquota contributiva
Ai fini dell'applicazione degli della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui è calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1469, sono elevati, rispettivamente, a lire 4.615.000 e a lire 11.960.000 annue, con effetto dal 1 gennaio 1969, e a lire 5.525.000 e a lire 13.903.500 annue, con effetto dal 1 luglio 1970. (1)
Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, entro i limiti indicati nel comma precedente, si applicano i criteri di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 19 per cento della retribuzione imponibile ed è ripartita fra datore di lavoro e dirigente di azienda rispettivamente in proporzione di undici quindicesimi e quattro quindicesimi.
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