Art. 4

LEGGE 21 dicembre 1972, n. 820

In vigore dal 13 gen 1973
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1971 ed in lire 530 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973, si provvede, per gli anni 1971-1972 e per l'anno 1973, a valere sugli stanziamenti iscritti, rispettivamente, negli anni 1972 e 1973, in attuazione del primo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1970, n. 29. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - GIOIA - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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