Art. 2
LEGGE 21 dicembre 1972, n. 820
In vigore dal 13 gen 1973
A decorrere dal 1 gennaio 1971, al personale delle poste e delle telecomunicazioni comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune, con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, competono le indennità per i servizi viaggianti, previste dall'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.
Ai fini della corresponsione dell'indennità oraria di servizio di cui al punto 2 del medesimo articolo 23, gli agenti addetti alla conduzione degli automezzi per l'espletamento del servizio indicato nel precedente comma sono equiparati agli agenti in servizio di ambulante.
Per il personale contemplato nel presente articolo l'indennità di percorrenza di cui al punto 4 dell'articolo 23 stesso è stabilita nella misura prevista per i servizi resi su treni accelerati.
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