Art. 3

In vigore dal 30 gen 1973
All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1971 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, per quello di lire un miliardo relativo al 1972 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - MALAGODI - LUPIS Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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