Art. 1
In vigore dal 30 gen 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e la Tunisia relativo all'esercizio della pesca da parte di italiani nelle acque tunisine, concluso a Tunisi il 20 agosto 1971.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;879#art-1