Art. 3

In vigore dal 23 gen 1973
Al complessivo onere di lire 214.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. A quellodi lire 117.400.000 per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - MALAGODI - NATALI - FERRI - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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