Art. 3
3 / 3In vigore dal 23 gen 1973
Al complessivo onere di lire 214.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
A quellodi lire 117.400.000 per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI -
MALAGODI - NATALI
- FERRI - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;854#art-3