Art. 2

In vigore dal 13 gen 1973
Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all' dell'accordo aggiuntivo e all'articolo 8 della Convenzione monetaria.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-13;816#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, con scambio di note e di una convenzione monetaria, conclusi a Roma il 10 settembre 1971 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino. — Testo vigente | Portale Normativo