Art. 2
In vigore dal 13 gen 1973
Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all' dell'accordo aggiuntivo e all'articolo 8 della Convenzione monetaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-13;816#art-2