Art. 1

In vigore dal 13 gen 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 10 settembre 1971: a) Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note; b) Convenzione monetaria.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-13;816#art-1

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