Art. 2
In vigore dal 25 lug 1972
Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno emanate nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 17 della stessa legge, entro il 1 novembre 1972 ed entro il 1 ottobre 1973 per le materie contemplate, rispettivamente, nel primo e secondo capoverso dell' del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, nel testo sostituito dalla presente legge.
I relativi decreti potranno tuttavia stabilire che le disposizioni in essi contenute, riguardanti attività, compiti e adempimenti della pubblica amministrazione e dei privati, compresa la istituzione di nuovi uffici, entrino in vigore anteriormente alle date del 1 gennaio 1973 e del 1 gennaio 1974 stabilite per l'entrata in vigore delle disposizioni indicate al primo comma.
Le altre disposizioni di cui al terzo capoverso dell' del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, nel testo sostituito dalla presente legge, saranno emanate, nei modi e nelle forme previsti dal primo comma, almeno sessanta giorni prima della data in cui entreranno in vigore.
La Commissione di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, esprimerà il proprio parere, in quanto non sia stato già espresso, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla richiesta.
I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono stabiliti rispettivamente al 31 dicembre 1974 e al 31 dicembre 1976.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 luglio 1972
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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