Art. 14

In vigore dal 19 ott 1991
Qualora vi sia pericolo della propagazione in Italia di malattie degli animali in seguito all'introduzione dal territorio di uno Stato membro di carni fresche bovine, equine, suine, ovine e caprine, con apposita ordinanza del Ministero della sanità possono essere prese le seguenti misure: a) divieto e limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche provenienti dalle zone del territorio dello Stato speditore in cui la malattia si sia manifestata, qualora insorga una malattia epizootica; b) divieto o limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche provenienti dall'intero territorio dello Stato speditore, qualora una malattia epizootica assuma un carattere estensivo o nel caso di comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali. Su iniziativa del Ministero della sanità, le misure di cui al precedente comma, con l'indicazione dei motivi, devono essere immediatamente comunicate dalle competenti autorità italiane agli altri Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione della Comunità. Il Ministro per la sanità può modificare con propria ordinanza le suddette misure restrittive per assicurarne il coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri oppure revocarle, in conformità di quanto disposto al paragrafo 2) dell' ed all' della direttiva n. 69/349/CEE del 6 ottobre 1969. Analogamente il Ministro per la sanità adotta misure di divieto o di limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche provenienti dall'area comunitaria,....

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073#art-14

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