Art. 12

In vigore dal 18 dic 1971
L'introduzione di organi e ghiandole destinate ad uso opoterapico è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, secondo le disposizioni vigenti in materia. Resta parimenti subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità l'importazione di carni non destinate ad uso alimentare umano, le quali devono essere comunque opportunamente denaturate secondo le istruzioni tecniche che di volta in volta sono impartite con l'autorizzazione medesima.
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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073#art-12

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