Art. 3

LEGGE 19 luglio 1971, n. 555

In vigore dal 7 nov 1971
La presente legge entra in vigore il 90° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 1971 SARAGAT COLOMBO - GAVA FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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LEGGE 19 luglio 1971, n. 555 (Art. 3 Modifiche ai diritti fissi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.) — Testo vigente | Portale Normativo