Art. 3 · LEGGE 19 luglio 1971, n. 555

Art. 3

LEGGE 19 luglio 1971, n. 555

In vigore dal 7 nov 1971
La presente legge entra in vigore il 90° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 1971 SARAGAT COLOMBO - GAVA FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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