ConvenzioneSez. 4

Art. 13

In vigore dal 23 ott 1971
In materia di vendita a rate dei beni mobili materiali o di prestito con rimborso rateizzato direttamente connesso al finanziamento di una vendita di tali beni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli °.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo