Art. 2

In vigore dal 20 giu 1971
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati, nominata dai Presidenti delle rispettive Assemblee, un decreto avente forza di legge, recante norme intese ad assoggettare ad imposta di fabbricazione gli accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, stabilendo aliquote differenziate di imposta in relazione alla potenzialità degli apparecchi e semplificando le formalità per il commercio di essi ed i sistemi di controllo a fini fiscali previsti dalla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 giugno 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione. — Testo vigente | Portale Normativo