Art. 1
In vigore dal 20 giu 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione, con le seguenti modificazioni:
all', al primo comma, sono aggiunte, in fine le parole: "con esclusione degli accendigas per uso domestico anche se incorporati o annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, e degli accenditori di stufe a kerosene";
al secondo comma, lettera a), sono soppresse le parole: "per ogni accendigas domestico anche se incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina, nonché";
all'articolo 3, al quarto comma, alla lettera b), sono soppresse le parole: "degli accendigas domestici e".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-18;376#art-1