Art. 2

In vigore dal 24 ott 1971
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 14 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 maggio 1971 SARAGAT COLOMBO - MORO - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;805#art-2

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