Art. 1
In vigore dal 24 ott 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Vienna il 21 aprile 1967.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-05-08;805#art-1