Art. 33
Disposizioni transitorie
In vigore dal 3 apr 1971
I comitati provinciali di assistenza e beneficenza provvederanno d'ufficio ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità di cui all' o dell'assegno mensile di cui all', alla revisione delle posizioni dei mutilati e degli invalidi civili, che in relazione alle precedenti leggi fruiscono dell'assegno mensile di assistenza.
Durante la fase di revisione continua ad essere erogato l'assegno mensile di assistenza di cui alle precedenti leggi, con il diritto a percepire la differenza di lire 6.000 mensili, a decorrere dal 10 maggio 1971, da parte dei mutilati ed invalidi civili ai quali ai sensi dell' è riconosciuta la pensione di inabilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-03-30;118#art-33