Art. 29
Organizzazione scolastica nei centri di degenza e di recupero
In vigore dal 3 apr 1971
Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica, dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanità o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezione staccate della scuola statale.
L'insegnante dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto.
Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonché per il compimento della istruzione obbligatoria.
Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.
Storico versioni
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