Convenzione 119›Parte III
Art. 8
In vigore dal 13 dic 1970
1. Le disposizioni dell' non si applicano alle macchine e parti di macchine che, per la loro costruzione, sistemazione o collocazione offrano un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione.
2. Le operazioni di manutenzione, di lubrificazione, di cambiamento delle parti lavoratrici o di registrazione delle macchine o loro parti, potranno essere eseguite anche in deroga alle norme degli , purchè vengano effettuate conformemente alle prescrizioni usuali di sicurezza.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-8-6