Convenzione 119Parte II

Art. 4

In vigore dal 13 dic 1970
L'obbligo dell'applicazione delle disposizioni dell' competerà al venditore, al locatore, al cedente la macchina a qualsiasi altro titolo o all'espositore, nonché, in quanto previsto e conformemente alla legislazione nazionale, ai rispettivi mandatari. Lo stesso obbligo competerà al fabbricante che vende, affitta, cede a qualsiasi altro titolo od espone delle macchine.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-4-6

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo