Convenzione 124Parte II

Art. 4

In vigore dal 13 dic 1970
1. Ogni misura necessaria, compresa l'adozione di sanzioni appropriate, deve essere presa dall'autorità competente per assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione. 2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione si impegna a disporre di un sistema di ispezione appropriato per sorvegliare l'applicazione delle disposizioni della convenzione o a verificare che una ispezione appropriata sia effettuata. 3. La legislazione nazionale deve determinare le persone incaricate di assicurare l'esecuzione delle disposizioni della presente convenzione. 4. Il datore di lavoro deve avere dei registri che saranno a disposizione degli ispettori e che indicheranno per ciascuna persona minore di 21 anni impiegata o che lavora sotto terra: a) la data di nascita, debitamente certificata nella misura del possibile; b) le indicazioni sulla natura dei compiti; c) un certificato attestante l'attitudine all'impiego ma che non fornisca alcuna indicazione d'ordine medico. 5. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori, su loro domanda, le informazioni di cui al paragrafo 4.
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Art. 4 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo