Convenzione 124Parte II

Art. 3

In vigore dal 13 dic 1970
1. Gli esami medici previsti dall' debbono: a) essere effettuati sotto la responsabilità e la sorveglianza di un medico qualificato autorizzato dalla autorità competente; b) essere certificati in maniera appropriata. 2. Una radiografia dei polmoni sarà richiesta all'atto dell'esame medico di ammissione e ugualmente, se ciò è considerato necessario dal punto di vista medico, in occasione degli esami successivi. 3. Gli esami medici richiesti dalla presente convenzione non debbono comportare spese nè per gli adolescenti nè per i loro genitori o tutori.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-3-10

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