Convenzione 112
Art. 2
In vigore dal 13 dic 1970
1. I fanciulli di età inferiore a quindici anni non possono essere impiegati al lavoro a bordo delle navi da pesca.
2. Tuttavia essi possono prendere parte occasionalmente alle attività a bordo delle navi da pesca, durante le vacanze scolastiche, a condizione che tali attività:
a) non siano nocive alla loro salute o al loro normale sviluppo;
b) non siano di natura tale da recare pregiudizio alla loro frequenza scolastica;
c) non abbiano per oggetto un beneficio commerciale.
3. Inoltre la legislazione nazionale può autorizzare il rilascio di certificati che permettono ai fanciulli non inferiori ai quattordici anni di essere impiegati, qualora l'autorità scolastica - o un'altra appropriata autorità, designata dalla legislazione nazionale - abbia accertato che tale impiego corrisponde all'interesse del fanciullo e dopo aver preso nella dovuta considerazione la salute e lo stato fisico del fanciullo e i vantaggi immediati e futuri che l'impiego considerato può per lui comportare.
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