Convenzione 112
Art. 1
In vigore dal 13 dic 1970
TRADUZIONE NON UFFICIALE
QUARANTATREESIMA SESSIONE
(Ginevra, 3-25 giugno 1959)
CONVENZIONE 112
Convenzione sull'età minima di ammissione al lavoro dei pescatori
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 3 giugno 1959, nella sua quarantatreesima sessione,
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all'età minima di ammissione al lavoro dei pescatori, questione compresa nel quinto punto all'ordine del giorno della sessione,
Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta oggi, diciannove giugno millenovecentocinquantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata "Convenzione sull'età minima dei pescatori, 1959":
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1. Agli effetti della presente convenzione, il termine "battello da pesca" deve essere riferito a ogni nave, battello o costruzione navale, di qualunque tipo, di proprietà pubblica o privata, adibito alla pesca marittima nelle acque salate.
2. La presente convenzione non si applica alla pesca nei porti o negli estuari dei fiumi, nè alle persone che si dedicano alla pesca sportiva o di diporto.
Storico versioni
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