Convenzione
Art. I
Istituzione dell'Organizzazione
In vigore dal 28 nov 1970
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.
Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione europea per la ricerca nucleare (Ginevra, 14 dicembre 1967)
Gli Stati aderenti alla presente Convenzione,
Considerato l'Accordo istituente un Consiglio di rappresentanti di Stati europei per lo studio dei progetti relativi ad un laboratorio internazionale e per l'organizzazione di altre forme di cooperazione nel campo della ricerca nucleare, aperto alla firma a Ginevra il 15 febbraio 1952;
Considerato l'Accordo supplementare prorogante l'Accordo suddetto, firmato a Parigi il 30 giugno 1953;
Nell'intento, conformemente alla sezione 2 dell'Articolo III dell'Accordo del 15 febbraio 1952, di concludere una Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione europea per la ricerca nucleare, comportante la creazione di un laboratorio internazionale destinato ad eseguire un determinato programma di ricerche di carattere puramente scientifico e di base relativo alle particelle ad alta energia;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Istituzione dell'Organizzazione
1. Con la presente Convenzione viene istituita una Organizzazione europea per la ricerca nucleare (qui appresso indicata "l'Organizzazione").
2. La sede dell'Organizzazione è a Ginevra, a meno che il Consiglio di cui all'Articolo IV decida in seguito, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, di trasferirla dal luogo in cui è situato un altro dei laboratori previsti al comma (a) del paragrafo 2 dell'Articolo II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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